Statuto

Il “Centro Studi Archeologia Africana” (di seguito CSAA) è un’associazione costituita a Milano nel 1986 da studiosi e appassionati con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della vicenda umana, con particolare riferimento all’Africa. Dal 1993 il CSAA ha sede in Milano, Corso Venezia 55, presso il Museo di Storia Naturale di Milano con il quale, fin dalla propria costituzione, ha condiviso ricercatori ed attività.

 

Articolo 1 – Scopo sociale

Il CSAA ha per scopo sociale e finalità:

  1. svolgere ricerche ed attività scientifiche, anche con una specifica attenzione ai temi della contemporaneità, nei campi dell’archeologia, dell’arte rupestre, dell’archeologia sperimentale, dell’etno-archeologia, della paleontologia, dell’antropologia, della cultura materiale, dell’etno-estetica e della storia della conoscenza antica dell’Africa;
  2. divulgare la conoscenza scientifica relativamente alle aree di ricerca mediante mostre, convegni, corsi, conferenze e pubblicazioni;
  3. collaborare con altri soggetti, Enti, Istituti, Università, nazionali ed internazionali che svolgono attività scientifica negli stessi ambiti di ricerca;
  4. partecipare ad iniziative nazionali ed internazionali connesse con lo scopo sociale;
  5. promuovere tra gli associati occasioni di incontro, scambi di informazioni e di documenti atti a sviluppare gli interessi comuni.

Il CSAA non ha scopo di lucro è apolitico e aconfessionale.

 

 

Articolo 2 – Soci

I soci del CSAA si dividono in:

  1. Soci ordinari
  2. Soci onorari
  3. Soci frequentatori

 

Soci ordinari

Sono soci ordinari del CSAA, con ciò intendendosi persone fisiche ovvero Enti/Istituti, coloro che vengono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.
Ai soci ordinari, se in regola con la relativa quota annuale di iscrizione, spetta diritto di voto in Assemblea e la possibilità di essere nominati membri del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio ordinario si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per esclusione.
Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla scadenza dell’anno solare in corso e hanno effetto dal primo gennaio dell’anno seguente.
La decadenza per morosità o per esclusione, quest’ultima quando il comportamento del socio sia in contrasto con gli interessi e le finalità del CSAA, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La decadenza per dimissioni o per esclusione non da diritto al rimborso della quota sociale per l’anno in corso.

 

Soci onorari

Sono soci onorari del CSAA, con ciò intendendosi persone fisiche ovvero Enti/Istituti, coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze, culturali e non, nel confronti del CSAA.
La qualifica di socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione, non hanno diritto di intervento e voto in Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Soci frequentatori

Sono soci frequentatori del CSAA coloro che, in regola con la relativa quota annuale di iscrizione, partecipano alle iniziative culturali e alle manifestazioni promosse dal CSAA.
La qualifica di socio frequentatore del CSAA è annuale e decade automaticamente nel caso di mancato rinnovo della quota di iscrizione.
I soci frequentatori non hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

 

Articolo 3 – Organi associativi

Organi del CSAA sono:

  1. Assemblea
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente e vice-Presidente

 

Assemblea

Possono partecipare all’Assemblea, ordinaria o straordinaria, unicamente i soci ordinari purché in regola con la quota annuale di iscrizione; qualora si tratti di Enti/Istituti, gli stessi partecipano in persona del loro legale rappresentante o di altra persona dallo stesso indicato.
I soci ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea unicamente da altri soci ordinari, fermo restando che ciascuno di questi non potrà disporre di più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest’ultimo da persona designata dall’Assemblea stessa.
Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento dei partecipanti all’Assemblea e la regolarità delle deleghe.
L’Assemblea ordinaria opera come segue:

  • è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno;
  • la convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio avente diritto, deve indicare luogo, ora e ordine del giorno e deve essere spedita (anche per e-mail) almeno 8 giorni prima dalla data di convocazione, ovvero deve essere affissa all’albo del CSAA almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa;
  • elegge il Presidente, il vice-Presidente e due componenti del Consiglio Direttivo, fermo restando che tutti gli eletti possono essere scelti unicamente tra i soci ordinari in regola con la quota annuale di iscrizione;
  • approva i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • si costituisce in prima convocazione e delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto di voto;
  • si costituisce in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti;
  • nomina un Segretario che redige il verbale.

L’Assemblea straordinaria opera come segue:

  • è convocata dal Consiglio Direttivo ovvero da quest’ultimo qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto;
  • la convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio avente diritto, deve indicare luogo, ora e ordine del giorno e deve essere spedita (anche per e-mail) almeno 8 giorni prima dalla data di convocazione, ovvero deve essere affissa all’albo del CSAA almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa;
  • delibera unicamente in materia di modifiche allo Statuto sociale e allo scioglimento dell’associazione;
  • si costituisce sia in prima, sia in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
  • se ritenuto necessario dal Presidente, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente.

 

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri:

  • un Presidente
  • un vice-Presidente
  • due Consiglieri ordinari
  • un Consigliere di diritto

Il Presidente, il vice-Presidente e i due Consiglieri ordinari sono nominati dall’Assemblea ordinaria;
il Consigliere di diritto è il Direttore del Museo di Storia Naturale di Milano o persona dallo stesso delegata.
Il Consiglio Direttivo opera come segue:

  • i componenti nominati dall’Assemblea ordinaria restano in carica tre anni e sono rieleggibili;
  • è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere anagraficamente più anziano tra i presenti;
  • si riunisce, senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in merito alle attività, al consuntivo e al preventivo;
  • é investito dei più ampi poteri per la gestione delle iniziative e in genere per il perseguimento degli obiettivi statutari;
  • organizza il funzionamento dell’associazione assegnando ai Consiglieri i compiti relativi;
  • pianifica le attività, strutturandosi anche in gruppi di lavoro con autonomia operativa assegnando ai Consiglieri i compiti di supervisione e coordinamento;
  • stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative dei soci ordinari e dei soci frequentatori;
  • procede alle nomine dei soci ordinari ed onorari;
  • delibera la decadenza di soci ordinari per morosità od esclusione;
  • per la validità delle deliberazioni occorre l’effettiva presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
  • nomina i membri di eventuali Comitati Scientifici che fosse necessario istituire per la valutazione di specifiche iniziative culturali; i membri dei Comitati Scientifici potranno essere scelti anche tra non soci del CSAA e i pareri espressi dai Comitati Scientifici avranno valore consultivo per le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • per speciali meriti nei confronti del CSAA, può attribuire la carica di Presidente Onorario a vita, senza diritto di voto né in Assemblea né in Consiglio Direttivo, ad un socio ordinario o onorario senza che ciò comporti modifica allo Statuto;
  • nomina un Segretario che redige il verbale delle riunioni che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene poi trascritto su apposito libro.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per la loro attività.

 

Presidente e vice-Presidente

Il Presidente e il vice-Presidente operano come segue:

  • sono nominati dall’Assemblea ordinaria restano in carica tre anni e sono rieleggibili;
  • il Presidente ha la rappresentanza legale del CSAA;
  • il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza che debbono poi essere convalidati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea per le attribuzioni di rispettiva competenza;
  • il Presidente nomina avvocati e procuratori alle liti;
  • il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, è sostituito dal vice-Presidente ed eventualmente dal Consigliere anagraficamente più anziano.

 

 

Articolo 4 – Entrate

Le entrate del CSAA sono costituite:

  • dalle quote associative;
  • dalle oblazioni e dalle donazioni di liberalità di soci o di terzi non soci.

L’anno amministrativo coincide con l’anno solare.

 

 

Articolo 5 – Patrimonio

Il CSAA dispone del seguente patrimonio immateriale:

  • il proprio nome e marchio;
  • la testata della rivista “Archeologia Africana – Saggi Occasionali”;
  • la proprietà intellettuale delle proprie ricerche e pubblicazioni;
  • il proprio sito web “http://www.csaamilano.it/”.

L’utilizzo del patrimonio immateriale, comunque ed unicamente per gli obiettivi statutari del CSAA, è facoltà esclusiva del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento del CSAA, il patrimonio immateriale, il patrimonio sociale e le attrezzature verranno donate ad un Ente/Istituto stabilito dall’Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo 6 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra loro e il CSAA o i suoi organi saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, anche non soci, all’uopo designati dall’Assemblea ordinaria.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà “ex-bono et aequo”, senza formalità di procedura e il suo lodo sarà inappellabile.